In attesa dell’elenco dei Comuni che hanno erroneamente
calcolato la TARI, vediamo come capire se l’importo della tassa sui
rifiuti è gonfiato dal dettaglio immobili dell’avviso di pagamento
Si ricorda che, come riportato nell'informativa contenuta negli avvisi di pagamento inviati, in caso di utenze domestiche la tariffa variabile va calcolata una sola volta per l'immobile principale (abitazione) e le sue pertinenze.
Pertanto, nel caso in cui sull'avviso di pagamento saldo TARI l'importo della tariffa variabile sia indicato anche per immobili che sono pertinenze dell'abitazione (come nell'esempio sotto riportato tratto dal sito del Comune di Lucera, relativo ad una abitazione di mq. 100 con box di mq. 10), occorrerà procedere alla richiesta di rimborso:
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Dettaglio degli Immobili e degli importi - CALCOLO CORRETTO
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Dettaglio degli Immobili e degli importi - CALCOLO ERRATO
quota fissa 1,28 x mq
quota variabile 121,58 euro
Immobili | Quota fissa | Quota variabile | Totale | |
CALCOLO CORRETTO | Abitazione |
128,00 euro (1,28 *100 mq) |
121,58 euro | 249,58 euro |
Garage |
12,80 euro (1,28*10 mq) |
12,80 euro | ||
Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale (il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti) |
10,49 euro | |||
272,87 euro | ||||
CALCOLO ERRATO | Immobili | Quota fissa | Quota variabile | Totale |
Abitazione |
128,00 euro (1,28 *100 mq) |
121,58 euro | 249,58 euro | |
Garage |
12,80 euro (1,28*10 mq) |
121,58 euro | 134,38 euro | |
Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale (il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti) |
15,35 euro | |||
399,31 euro |
- potrà essere richiesto solo riguardo alle annualità a partire dal 2014;
- non potrà essere richiesto per importi che il contribuente abbia versato prima del 2014 a titolo di TARSU;
- non potrà essere richiesto se i Comuni abbiano adottato (al posto della TARI) la TARIP.
Ricordiamo che dopo le polemiche degli ultimi tempi e la successiva
interrogazione parlamentare, il MEF ha ritenuto necessario pubblicare la
circolare n.1/2017 del 20 novembre scorso per fare chiarezza sulla
questione degli indebiti rincari TARI.
La problematica diffusasi a macchia d’olio in tutta
Italia, ha indotto molti italiani a verificare l’effettiva esattezza di
quanto già pagato a titolo di TARI, ed eventualmente richiedere il
rimborso per le somme in eccesso versate a partire dal 2014. Come
chiarito dal MEF, l’errore nasce dall’inesatta applicazione della
disciplina riguardante la quota variabile di cui la tariffa, che
influenza il calcolo dell’ammontare effettivo della TARI, si compone.
La tariffa, lo ricordiamo, si compone di due quote ossia:
-
la quota fissa, calcolata moltiplicando la
superficie dell’alloggio, maggiorata della metratura delle relative
pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli
occupanti dell’utenza stessa;
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la quota variabile, costituita da un valore assoluto, ossia da un importo rapportato al numero degli occupanti che, non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza, ma va solamente sommato alla parte fissa.
In attesa della pubblicazione dell’elenco completo dei comuni in cui
sarà possibile richiedere il rimborso di quanto pagato in eccesso per la
TARI, ricordiamo che ad oggi il rimborso potrà essere richiesto nelle città di:
- Ancona;
- Catanzaro;
- Genova;
- Milano;
- Napoli;
- Rimini;
- Siracusa.
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