Su multe e altre imposte iscritte a ruolo fino ad Ottobre 2013,
per chi effettua il versamento a Equitalia entro il 28 Febbraio 2014
interessi di mora e ritardata iscrizione non sono dovuti. La norma
nella Legge di Stabilità 2014
La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la definizione agevolata per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Si tratta della possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi in maniera ridotta senza gli interessi di
mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Si possono
quindi avere riduzioni sostanziose sulle cartelle relative a omessi
pagamenti di multe, contravvenzioni, bolli auto, imposte per
accertamenti fiscali ecc.
Ma attenzione c'e tempo solo fino al 28 Febbraio 2014 e la procedura parte solo su richiesta del contribuente
Per aderire infatti il contribuente
non riceverà nessun avviso da Equitalia. Bisogna verificare la
propria situazione nel dettaglio, in quanto non tutti i tributi
rientrano nella definizione agevolata . Inoltre sono comprese solo le
tasse e multe già iscritte a ruolo entro lo scorso Ottobre.
E' possibile richiedere tutte le informazioni sulla propria cartella agli sportelli di Equitalia della propria città. (vedi: www.gruppoequitalia.it)
Vediamo come funziona, in generale , grazie alle istruzioni emanate dal concessionario il 23 Gennaio.
I tributi agevolabili con la sanatoria Equitalia 2014
È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:
- Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
- Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Non sono invece sanabili con questo tipo di agevolazione le somme dovute :
- per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- agli enti previdenziali Inps, Inail ecc
- per tributi locali non riscossi da Equitalia;
- a enti diversi da quelli citati sopra
Nello spcifico, la Legge di Stabilità 2014 (L.N. 147/2013) prevede che il contribuente non paghi:
- gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
- il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate.
Restano invece dovuti :
- l'importo netto del debito
- l’aggio;
- le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.
Le modalità per l'agevolazione
Il contribuente deve dunque individuare l'importo dovuto e pagare in un unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 :
- presso gli sportelli Equitalia oppure
- presso gli uffici postali con bollettino F35.
Le istruzioni specificano in un unica soluzione, intendendo in un unica rata per ogni cartella. Ciò non significa che si possono pagare più cartelle con lo stesso bollettino: è preferibile utilizzare un bollettino per ciascuna cartella o avviso
che si vogliono sanare , spcificando la dicitura “Definizione Ruoli -
L.S. 2014” e indicando sempre il proprio CODICE FISCALE.
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di
rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per
le quali gli sportelli sono disponibili a fornire la massima assistenza ai contribuenti che ne faranno richiesta.
Nessun commento:
Posta un commento