Minisanatoria Equitalia: sconto a chi paga entro il 28 febbraio 2014

Su multe e altre imposte iscritte a ruolo fino ad Ottobre 2013, per chi effettua il versamento a Equitalia entro il 28 Febbraio 2014 interessi di mora e ritardata iscrizione non sono dovuti. La norma nella Legge di Stabilità 2014
Immagine FiscoeTasse
La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la definizione agevolata per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Si tratta della possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi in maniera ridotta senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Si possono quindi avere riduzioni sostanziose sulle cartelle relative a omessi pagamenti di multe, contravvenzioni, bolli auto, imposte per accertamenti fiscali ecc.
Ma attenzione c'e tempo solo fino al 28 Febbraio 2014 e la procedura parte solo su richiesta del contribuente
Per aderire infatti il contribuente non riceverà nessun avviso da Equitalia.  Bisogna verificare la propria situazione nel dettaglio, in quanto non tutti i tributi rientrano nella definizione agevolata . Inoltre  sono comprese  solo le tasse e multe già iscritte a ruolo entro lo scorso Ottobre.
E' possibile richiedere tutte le informazioni sulla propria cartella agli sportelli di Equitalia della propria città. (vedi: www.gruppoequitalia.it)
Vediamo come funziona, in generale , grazie alle istruzioni emanate dal concessionario il 23 Gennaio.

I tributi agevolabili con la sanatoria Equitalia 2014

È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:
  • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
  •  Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
  •  Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Non sono invece sanabili con questo tipo di  agevolazione le somme dovute :
  •  per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
  •  agli enti previdenziali Inps, Inail ecc
  •  per tributi locali non riscossi da Equitalia;
  •  a enti diversi da quelli citati sopra
Nello spcifico, la  Legge di Stabilità 2014 (L.N. 147/2013)  prevede che il contribuente non paghi:
  •  gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
  •  il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate.
Restano invece dovuti :
  •  l'importo netto del debito
  •  l’aggio;
  •  le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.

Le modalità per l'agevolazione

Il contribuente deve dunque  individuare  l'importo dovuto e pagare in un unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 :
  • presso gli sportelli Equitalia oppure
  • presso gli uffici postali con bollettino F35. 
Le istruzioni specificano in un unica soluzione, intendendo in un unica rata per ogni cartella. Ciò non significa che si possono pagare più cartelle con lo stesso bollettino: è preferibile utilizzare un bollettino per ciascuna cartella o avviso che si vogliono sanare ,  spcificando la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014” e indicando sempre il proprio CODICE FISCALE.
 
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali gli sportelli  sono disponibili a fornire la massima assistenza ai contribuenti che ne faranno richiesta. 

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