Lo Stato si conferma un pessimo e tardo pagatore. L'Amministrazione
finanziaria in Italia impiega mediamente 14,7 anni per rimborsare le
imposte, contro una media europea di 12 mesi.
E' questa la sintesi
della nuova inchiesta condotta dal Centro Studi e Ricerche Sociologiche
"Antonella di Benedetto" di KRLS Network of Business Ethics per conto di
Contribuenti.it - Associazione Contribuenti Italiani.
In Italia
quando si tratta di pagare le tasse il fisco non perdona. Basta anche un
solo giorno di ritardo per far scattare sanzioni ed interessi da
capogiro. Ma sul versante opposto, lo Stato, invece, si conferma il
peggior pagatore in Europa.
Secondo la classifica di Contribuenti.it,
l'Italia si aggiudica il 'primato europeo' per la lentezza nei rimborsi
fiscali con 14,7 anni, seguita dalla Grecia (5,7 anni), dalla Bulgaria
(4,1 anni) dalla Romania ( 3
,8 anni) dal Portogallo ( 3,3 anni) dalla Spagna e Estonia (2,8 anni),
da Cipro ( 2,6 anni) dalla Polonia ( 2,1 anni) dalla Francia (1,2 anni),
dal Regno Unito, Finlandia, Irlanda, Slovacchia e Lituania (1 anno),
dalla Germania, Paesi Bassi, Lituania, Slovenia, Repubblica Ceca, Malta e
Ungheria (0,8 anni), dall'Austria, Lettonia, Croazia, Belgio (0,4
anni), dalla Svezia (0,2 anni) e dalla Danimarca e Lussemburgo (0,1
anni).
In Italia, in cinque anni, il debito pubblico per i rimborsi
fiscali si è quasi triplicato passando da 20,2 miliardi del 2008 a 58,6
miliardi del 2014, da rimborsare a 14,6 milioni di contribuenti.
Nel
2014, i contribuenti maggiormente penalizzati dai mancati rimborsi dei
crediti fiscali sono quelli residenti nelle regioni del Sud Italia con
in testa i residenti in Campania, con +235,9%. Secondo e terzo posto
spettano rispettivamente ai residenti nel Molise con + 224,6% ed in
Puglia con +215,7%. A seguire nella Sicilia con +201,8%, nella
Basilicata con 200,
4%, nel Lazio con 197,3%, nelle Marche con +193,5%, nell'Abruzzo con
+192,6%, nella Valle d'Aosta con 190,1%, nell'Emilia Romagna con
+182,4%, nella Toscana con +175,3%, nella Liguria con +174,1%,
nell'Umbria con +171,3%, nel Piemonte con +168,7%, nel Veneto con
+108,2%, ed in Lombardia con +102,2%.
Tutto questo accade perché l'
Amministrazione finanziaria, dopo 14 anni, non ha ancora dato attuazione
all'art. 8 dello Statuto del contribuente, in dispregio della Carta
Costituzionale, che prevede la possibilità di pagare tutte le imposte
mediante compensazione dei crediti tributari.
"Per esigenze di cassa
non si può sempre far leva sui rimborsi fiscali - afferma Vittorio
Carlomagno, presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti
Italiani - Agiremo innanzi alle Commissioni tributarie e alla Corte di
giustizia europea per far valere i diritti dei contribuenti italiani. I
fondi recuperati dalla lotta all'evasione fiscale non sono stati
utilizzati per ripianare i debiti che
lo Stato ha nei confronti dei contribuenti. Urge un'armonizzazione
fiscale in modo che, quanto prima, in tutta Europa, la tassazione possa
essere omogenea e i rimborsi fiscali possano essere erogati con gli
stessi tempi e modalità".
In attesa di seri provvedimenti,
l'Associazione Contribuenti Italiani con Lo Sportello del Contribuente
promuoverà nel prossimo mese di ottobre dibattiti e "Tea Parties" in
tutta Italia, per sollecitare una legge che impone alle Amministrazioni
finanziarie di pagare entro 60 giorni, trascorsi i quali i contribuenti
potranno procedere alla riscossione coattiva con l'applicazione di
sanzioni ed interessi.
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Multe illegittime su strisce blu se non ci sono aree di parcheggio gratuite. Lo stabisce la Cassazione.
Se è vero
che l'art. 7 comma 8 del codice della strada prevede l'obbligo, in capo al conducente, di esporre il ticket di sosta nelle
apposite aree destinate a parcheggio, è altrettanto vero che lo stesso Codice
prevede l'obbligo, a carico dell'ente locale, di predisporre aree di parcheggio gratuite laddove
ci sono zone di sosta a pagamento.
Sono
illegittime quindi le contravvenzioni elevate a carico di chi non ha esposto il
ticket in un aria di parcheggio a pagamento se mancano aree di parcheggio
"free".
Nel caso
esaminato dalla Cassazione, la ricorrente aveva contestato una multa per
mancata esposizione del tagliando. Il giudice di merito non aveva voluto
sentire ragione e la donna si era rivolta quindi alla suprema Corte che accogliendo
il ricorso ha anche evidenziato come la sentenza impugnata fosse affetta da
violazione di legge (nello specifico, violazione delle regole inerenti l'onere della prova).
La
Cassazione ricorda come, nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa
(nel caso in cui, quindi, convenuta innanzi al giudice civile sia una pubblica
amministrazione) l'amministrazione, anche se formalmente convenuta, di fatto
assume il ruolo di “attore sostanziale”;
“spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., di fornire la
prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione
contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di
convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi”.
Nel caso di
specie la ricorrente, sia in primo grado che in appello, aveva contestato sia
la mancanza nella zona di spazi
gratuiti adibiti a parcheggio, sia l'assenza di specifica delibera comunale che qualificasse l'area tra quelle esenti da tale obbligo (ad esempio
area urbana di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale).
Allegando
ciò l'attrice avrebbe esaurito i propri oneri processuali, avendo dovuto
l'amministrazione resistente produrre in giudizio atti o fatti che provassero
il contrario (ad esempio, delibera comunale di qualificazione di detta area
come sottoposta a eccezione normativa).
Corte di Cassazione civile, sezione sesta,
ordinanza n. 18575 del 25 Agosto 2014.
Rateazione cartelle per i contribuenti decaduti: online il modulo
La domanda per una nuova rateazione, che può essere di massimo 72 rate, va presentata entro il prossimo 31 luglio
Equitalia, con un comunicato stampa diffuso ieri 3 luglio 2014, ha reso noto di aver reso disponibile sul proprio sito (nella sezione "Rateizzare") il modulo per poter richiedere, entro il 31 luglio 2014, una nuova rateazione dei ruoli. L'opportunità, offerta dall'art. 11-bis del D.L. n. 66/2014 (Decreto Irpef, convertito nella Legge n. 89/2014) riguarda quei contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013. Tali contribuenti potranno richiedere una nuova rateazione fino ad un massimo di 72 rate (6 anni). Il nuovo piano di rateazione può essere solo ordinario (quindi fino a 72 rate, non 120), non è prorogabile e si decade nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
Fonte: Equitalia
Equitalia, con un comunicato stampa diffuso ieri 3 luglio 2014, ha reso noto di aver reso disponibile sul proprio sito (nella sezione "Rateizzare") il modulo per poter richiedere, entro il 31 luglio 2014, una nuova rateazione dei ruoli. L'opportunità, offerta dall'art. 11-bis del D.L. n. 66/2014 (Decreto Irpef, convertito nella Legge n. 89/2014) riguarda quei contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013. Tali contribuenti potranno richiedere una nuova rateazione fino ad un massimo di 72 rate (6 anni). Il nuovo piano di rateazione può essere solo ordinario (quindi fino a 72 rate, non 120), non è prorogabile e si decade nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
Fonte: Equitalia
DL 83/2014 "Artbonus": le misure per il turismo e la cultura
E' in vigore dal 1 giugno 2014 il decreto legge che prevede sconti di imposta per privati e aziende che aiutano il patrimonio artistico e culturale italiano, ma anche per la ristrutturazione e la digitalizzazione delle strutture ricettive in un ottica globale di rilancio del settore turistico.
Il decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 mette mano ad un sistema di incentivi sotto forma di crediti di imposta per aiutare l'enorme e sfortunato patrimonio artistico italiano e anche tutto il comparto ricettivo che dovrebbe sfruttare tale patrimonio, trasformandolo in risorsa economica e lavoro per tutto il Paese .
Vista la carenza di fondi pubblici, ci si rivolge dunque ai privati premiando le erogazioni liberali agli enti di tutela di monumenti , siti artistici e paesaggistici nonché agli enti di cultura, teatri e istituti musicali . Inoltre, cercando forse di ripetere il fortunato bonus ristrutturazioni per l'edilizia, viene introdotta con una misura ad hoc per alberghi ,ristoranti e tutte le strutture ricettive favorendo l'investimento nella digitalizzazione (nella quale l'Italia ha ancora un gap fortissimo rispetto ad altri paesi europei , diretti concorrenti proprio nel comparto turistico) ma anche per il più classico ammodernamento di impianti e arredamenti e eliminazione delle barriere architettoniche.
Nella stessa ottica di sinergia tra patrimonio artistico e turismo, troviamo anche la semplificazione burocratica nella gestione dei musei, una accellerazione del Progetto europeo per Pompei e il finanziamento per contratti di lavoro temporanei rivolti ai giovani . Vediamo le principali misure nello specifico.
Art bonus: credito di imposta sulle erogazioni liberali a enti artistici e culturale
iL DL 83 /2014 all'art. 1 prevede un credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno e la realizzazione di nuove strutture, il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri senza scopo di lucro. L’agevolazione, operativa dall’1 giugno, è triennale ed è del 65% per il 2014 e 2015, mentre scende al 50% per le somme corrisposte nel 2016.
Le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro possono usufruire del credito fino al 15% del reddito imponibile, invece, per i titolari di reddito d’impresa, il tetto massimo di sconto è pari al 5‰ dei ricavi annui.
L’importo va ripartito in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini Irpef e IRES. Inoltre a tale credito non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e dall’'articolo 34 della legge 388/2000.
Bonus turismo : credito di imposta per digitalizzazione e ristrutturazione degli esercizi ricettivi
Il DL 83 2014 introduce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017, per l’acquisto di impianti wi-fi, progettazione di siti web, software per prenotazione e il pagamento on line, servizi di webmarketing oltre che per la formazione digitale del personale del'iimpresa.
La spesa massima agevolabile è di 12.500 euro e i fondi previsti ammontano a 15 milioni euro per ciascun periodo d’imposta.
Entro tre mesi , quindi entro il 1 settembre 2014, si attende il decreto attuativo ministeriale che stabilirà le modalità attuative.
Altra misura analoga per le opere di riqualificazione e accessibilità degli immobili che ospitano alberghi e ristoranti (ad es eliminazione delle barriere architettoniche). Ne potranno beneficiare gli alberghi già attivi all’1 gennaio 2012. Il bonus è fissato nella misura del 30% dei costi sostenuti nel triennio 2014/2016, fino a un massimo di 200mila euro per periodo d’imposta recuperabili in compensazione tre rate annuali a partire dal primo gennaio 2015
Anche in questo caso i dettagli saranno contenuti in un decreto attuativo del Ministero dei beni culturali i e dell'Economia che dovrà essere emanato entro tre mesi.
Le altri misure: cinema giovani , gestione Pompei, musei fondazioni lirico-sinfoniche
Agli artt. 2,3,4 il decreto si occupa poi della semplificazione nella gestione di siti di straordinario valore storico e culturale come gli scavi di Pompei ( già destinatario della decisione della Commissione europea Grande Progetto Pompei che viene così snellito e accellerato), per la Reggia di Caserta e dell'emanazione di un Piano strategico stabilito di anno in anno per altri monumenti e siti archeologicii e artistici del territorio nazionale , con una spesa prevista di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016.
Il rinnovo di finanziamenti per le produzioni cinematografiche trova posto nell'art. 5 che prevede l'innalzamento da 5 a 10 milioni di euro del limite per il credito d’imposta per le imprese di produzionee le industrie tecniche che realizzano in Italia, film stranieri . Inoltre sono previsti ulteriori 5 milioni per gli sconti fiscali a favore di cinema e produzioni audiovisive, dall’1 gennaio 2015. Per le modalità applicative di tali misure il decerto Mibac di concerto con il Mef, è atteso entro il 30 giugno 2014.
L'art. 6 contiene norme di riorganizzazione e riassorbimento del personale eccedente delle fondazioni lirico sinfoniche , senza oneri per lo Stato .
All'Art. 8 si trovano invece le misure per favorire l'occupazione giovanile presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica rivolte ai giovani fino a 29 anni con l'offerta di contratti di lavoro flessibile temporaneo per un totale di 1,5 milioni di euro nel 2015.
Ulteriori misure di semplicazione e riorganizzazione riguardano il Ministero del Turismo e di altri enti pubblici attivi nel settore turistico.
Il decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 mette mano ad un sistema di incentivi sotto forma di crediti di imposta per aiutare l'enorme e sfortunato patrimonio artistico italiano e anche tutto il comparto ricettivo che dovrebbe sfruttare tale patrimonio, trasformandolo in risorsa economica e lavoro per tutto il Paese .
Vista la carenza di fondi pubblici, ci si rivolge dunque ai privati premiando le erogazioni liberali agli enti di tutela di monumenti , siti artistici e paesaggistici nonché agli enti di cultura, teatri e istituti musicali . Inoltre, cercando forse di ripetere il fortunato bonus ristrutturazioni per l'edilizia, viene introdotta con una misura ad hoc per alberghi ,ristoranti e tutte le strutture ricettive favorendo l'investimento nella digitalizzazione (nella quale l'Italia ha ancora un gap fortissimo rispetto ad altri paesi europei , diretti concorrenti proprio nel comparto turistico) ma anche per il più classico ammodernamento di impianti e arredamenti e eliminazione delle barriere architettoniche.
Nella stessa ottica di sinergia tra patrimonio artistico e turismo, troviamo anche la semplificazione burocratica nella gestione dei musei, una accellerazione del Progetto europeo per Pompei e il finanziamento per contratti di lavoro temporanei rivolti ai giovani . Vediamo le principali misure nello specifico.
Art bonus: credito di imposta sulle erogazioni liberali a enti artistici e culturale
iL DL 83 /2014 all'art. 1 prevede un credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno e la realizzazione di nuove strutture, il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri senza scopo di lucro. L’agevolazione, operativa dall’1 giugno, è triennale ed è del 65% per il 2014 e 2015, mentre scende al 50% per le somme corrisposte nel 2016.
Le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro possono usufruire del credito fino al 15% del reddito imponibile, invece, per i titolari di reddito d’impresa, il tetto massimo di sconto è pari al 5‰ dei ricavi annui.
L’importo va ripartito in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini Irpef e IRES. Inoltre a tale credito non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e dall’'articolo 34 della legge 388/2000.
Bonus turismo : credito di imposta per digitalizzazione e ristrutturazione degli esercizi ricettivi
Il DL 83 2014 introduce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017, per l’acquisto di impianti wi-fi, progettazione di siti web, software per prenotazione e il pagamento on line, servizi di webmarketing oltre che per la formazione digitale del personale del'iimpresa.
La spesa massima agevolabile è di 12.500 euro e i fondi previsti ammontano a 15 milioni euro per ciascun periodo d’imposta.
Entro tre mesi , quindi entro il 1 settembre 2014, si attende il decreto attuativo ministeriale che stabilirà le modalità attuative.
Altra misura analoga per le opere di riqualificazione e accessibilità degli immobili che ospitano alberghi e ristoranti (ad es eliminazione delle barriere architettoniche). Ne potranno beneficiare gli alberghi già attivi all’1 gennaio 2012. Il bonus è fissato nella misura del 30% dei costi sostenuti nel triennio 2014/2016, fino a un massimo di 200mila euro per periodo d’imposta recuperabili in compensazione tre rate annuali a partire dal primo gennaio 2015
Anche in questo caso i dettagli saranno contenuti in un decreto attuativo del Ministero dei beni culturali i e dell'Economia che dovrà essere emanato entro tre mesi.
Le altri misure: cinema giovani , gestione Pompei, musei fondazioni lirico-sinfoniche
Agli artt. 2,3,4 il decreto si occupa poi della semplificazione nella gestione di siti di straordinario valore storico e culturale come gli scavi di Pompei ( già destinatario della decisione della Commissione europea Grande Progetto Pompei che viene così snellito e accellerato), per la Reggia di Caserta e dell'emanazione di un Piano strategico stabilito di anno in anno per altri monumenti e siti archeologicii e artistici del territorio nazionale , con una spesa prevista di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016.
Il rinnovo di finanziamenti per le produzioni cinematografiche trova posto nell'art. 5 che prevede l'innalzamento da 5 a 10 milioni di euro del limite per il credito d’imposta per le imprese di produzionee le industrie tecniche che realizzano in Italia, film stranieri . Inoltre sono previsti ulteriori 5 milioni per gli sconti fiscali a favore di cinema e produzioni audiovisive, dall’1 gennaio 2015. Per le modalità applicative di tali misure il decerto Mibac di concerto con il Mef, è atteso entro il 30 giugno 2014.
L'art. 6 contiene norme di riorganizzazione e riassorbimento del personale eccedente delle fondazioni lirico sinfoniche , senza oneri per lo Stato .
All'Art. 8 si trovano invece le misure per favorire l'occupazione giovanile presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica rivolte ai giovani fino a 29 anni con l'offerta di contratti di lavoro flessibile temporaneo per un totale di 1,5 milioni di euro nel 2015.
Ulteriori misure di semplicazione e riorganizzazione riguardano il Ministero del Turismo e di altri enti pubblici attivi nel settore turistico.
TARI e TASI, novità dal Decreto sugli enti locali
Atteso oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulla fiscalità degli enti locali, che contiene anche alcune novità su TARI e TASI
Il decreto legge
sulla fiscalità degli enti locali, ovvero il nuovo Decreto "salva
Roma", sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Il decreto contiene
importanti misure inerenti la Tari e la Tasi. Con riferimento alla Tasi
(la tassa sui servizi indivisibili), viene stabilito che quella
sull'abitazione principale non possa superare l'IMU 2012; a tal fine, i
Comuni dovranno introdurre detrazioni progressive sulle abitazioni di
minor valore, che erano a rischio aumenti. Per finanziare tali
detrazioni, i Comuni potranno introdurre un'aliquota aggiuntiva fino
allo 0,8 per mille sulla stessa abitazione principale o sugli altri
immobili. La Tasi potrà essere pagata solo con modello F24 o con
bollettino postale. Con riguardo alla Tari (la tassa sui rifiuti),
vengono esentati i rifiuti speciali assimilati agli urbani che sono
smaltiti autonomamente dal produttore.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Affitti: sì al contante sotto i mille euro
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto marcia indietro sulla questione dell'obbligo di pagare con assegno e bonifico il canone degli affitti abitativi, ed ha affermato che il contante può essere usato senza rischiare sanzioni fino a 999,99 euro.
Il divieto introdotto con la legge di stabilità 2014 di pagare in contante i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo, a prescindere dall'importo, è stato ridimensionato
dal MEF con la Nota n. 10492/DT del 5.2.2014. Il divieto all'uso del
contante opera solo per importi pari o superiori a 1.000 €, come
stabilito dalle regole antiriciclaggio.
Con la Circolare del Giorno n. 41 del 26.2.2014, il Mef ha fatto marcia indietro sulla questione dell'obbligo di
pagare con assegno e bonifico il canone degli affitti abitativi, ed ha
affermato che il contante può essere usato senza rischiare sanzioni fino a 999,99 euro.
In questo modo, il divieto introdotto con la legge di stabilità 2014, più restrittivo rispetto al generale divieto dell'uso del contante, è stato già ridimensionato.
Anche se la Legge di stabilità, per i canoni di locazione di immobili abitativi, richiede strumenti tracciabili a prescindere dall'importo del pagamento, non è possibile applicare sanzioni per chi non si adegua perché a questo fine fa testo solo il d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, che vieta le operazioni in contanti solo per importi pari o superiori i 1.000 euro.
Inoltre il Mef precisa che le finalità di tracciabilità, e di verifica del diritto di proprietari e inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, sono comunque soddisfatte con il semplice rilascio di una ricevuta.
Anche se la Legge di stabilità, per i canoni di locazione di immobili abitativi, richiede strumenti tracciabili a prescindere dall'importo del pagamento, non è possibile applicare sanzioni per chi non si adegua perché a questo fine fa testo solo il d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, che vieta le operazioni in contanti solo per importi pari o superiori i 1.000 euro.
Inoltre il Mef precisa che le finalità di tracciabilità, e di verifica del diritto di proprietari e inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, sono comunque soddisfatte con il semplice rilascio di una ricevuta.
Si può pertanto desumere che, in presenza di un canone di locazione ad uso abitativo pagato in contanti per un importo fino ad € 999,99,
il locatore rilasciando una specifica ricevuta “soddisfa” sia l’obbligo
di tracciabilità dei pagamenti sia la verifica sul diritto di
proprietari e inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, e non è soggetto ad alcuna sanzione.
Invece, per importi pari o superiori a € 1.000 il locatore deve
utilizzare obbligatoriamente gli strumenti di pagamento tracciabili (ad
esempio, bonifico bancario, assegno).
Codice tributo per la compensazione dei crediti certificati verso la PA
Istituito dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo per poter compensare i crediti vantati verso la PA con i debiti derivanti da istituti deflativi del contenzioso
Dopo aver
approvato, con provvedimento del 31 gennaio 2014, il nuovo modello "F24
Crediti PP.AA", che permette ai contribuenti che vantano crediti
certificati verso la Pubblica amministrazione di utilizzare tali somme
in compensazione e pagare i debiti derivanti da istituti definitori
della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso, l'Agenzia delle
Entrate ha ora istituito, con la Risoluzione n. 16/E del 4 febbraio, il
codice tributo da utilizzare a tal fine. Il codice tributo è “PPAA”, denominato "Crediti
nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme
dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e
deflativi del contenzioso tributario - articolo 28-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
Fonte: Agenzia delle Entrate
Artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata, le misure dei contributi 2014
Rese note dall'Inps le misure dei contributi dovuti per il 2014 dagli iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata
Con la Circolare
n. 19 diffusa ieri 4 febbraio 2014, l'Inps ha reso note le nuove misure
dei contributi dovuti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti per il
2014. L'aliquota è pari al 22,20%, ovvero al 19,20% per i coadiuvanti /
coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Per i commercianti è
prevista, come di consueto, la maggiorazione dello 0,09%. Il minimale di
reddito quest'anno è pari a € 15.516,00, mentre il massimale imponibile
di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a €
76.718,00.
Con la Circolare n. 18, sempre di
ieri, l'Inps ha reso note anche le misure dei contributi dovuti alla
Gestione Separata per il 2014. Le aliquote sono del 27,72% (27,00 IVS +
0,72 aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie, ovvero del 22,00% per i soggetti
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria . Le aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del
massimale di reddito pari quest'anno a € 100.123,00. Per i collaboratori
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
l'aliquota è del 28,72%.
Fonte: Inps
Compensazione crediti PA, approvato il nuovo modello "F24 Crediti PP.AA."
Nasce un nuovo modello F24 che permette di compensare i crediti vantati verso la P.A. con i debiti derivanti da istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso
Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio
2014, è stato approvato un nuovo modello F24, denominato “F24 Crediti
PP.AA.”, che va utilizzato dai contribuenti che vantano crediti
certificati verso la Pubblica amministrazione per utilizzare tali somme
in compensazione e pagare i debiti derivanti da istituti definitori
della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (adesione,
acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione
giudiziale e mediazione). Il provvedimento approva anche le relative
specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, insieme alla
“rinnovata” quietanza dei versamenti eseguiti e l’annessa legenda. Di
prossima istituzione anche i relativi codici tributo. Il nuovo modello è
arrivato dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 14
gennaio scorso, che ha stabilito i termini e le modalità di attuazione
delle disposizioni dettate dall’articolo 9, comma 1, del Dl 35/2013.
Fonte: Fisco Oggi
Minisanatoria Equitalia: sconto a chi paga entro il 28 febbraio 2014
Su multe e altre imposte iscritte a ruolo fino ad Ottobre 2013,
per chi effettua il versamento a Equitalia entro il 28 Febbraio 2014
interessi di mora e ritardata iscrizione non sono dovuti. La norma
nella Legge di Stabilità 2014

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la definizione agevolata per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Si tratta della possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi in maniera ridotta senza gli interessi di
mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Si possono
quindi avere riduzioni sostanziose sulle cartelle relative a omessi
pagamenti di multe, contravvenzioni, bolli auto, imposte per
accertamenti fiscali ecc.
Ma attenzione c'e tempo solo fino al 28 Febbraio 2014 e la procedura parte solo su richiesta del contribuente
Per aderire infatti il contribuente
non riceverà nessun avviso da Equitalia. Bisogna verificare la
propria situazione nel dettaglio, in quanto non tutti i tributi
rientrano nella definizione agevolata . Inoltre sono comprese solo le
tasse e multe già iscritte a ruolo entro lo scorso Ottobre.
E' possibile richiedere tutte le informazioni sulla propria cartella agli sportelli di Equitalia della propria città. (vedi: www.gruppoequitalia.it)
Vediamo come funziona, in generale , grazie alle istruzioni emanate dal concessionario il 23 Gennaio.
I tributi agevolabili con la sanatoria Equitalia 2014
È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:
- Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
- Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Non sono invece sanabili con questo tipo di agevolazione le somme dovute :
- per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- agli enti previdenziali Inps, Inail ecc
- per tributi locali non riscossi da Equitalia;
- a enti diversi da quelli citati sopra
Nello spcifico, la Legge di Stabilità 2014 (L.N. 147/2013) prevede che il contribuente non paghi:
- gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
- il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate.
Restano invece dovuti :
- l'importo netto del debito
- l’aggio;
- le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.
Le modalità per l'agevolazione
Il contribuente deve dunque individuare l'importo dovuto e pagare in un unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 :
- presso gli sportelli Equitalia oppure
- presso gli uffici postali con bollettino F35.
Le istruzioni specificano in un unica soluzione, intendendo in un unica rata per ogni cartella. Ciò non significa che si possono pagare più cartelle con lo stesso bollettino: è preferibile utilizzare un bollettino per ciascuna cartella o avviso
che si vogliono sanare , spcificando la dicitura “Definizione Ruoli -
L.S. 2014” e indicando sempre il proprio CODICE FISCALE.
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di
rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per
le quali gli sportelli sono disponibili a fornire la massima assistenza ai contribuenti che ne faranno richiesta.
Cartelle, possibilità di definizione agevolata entro il 28 febbraio
Equitalia illustra le modalità per aderire alla definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo
Con un
comunicato stampa diffuso ieri 23 gennaio 2014, Equitalia ha descritto
le modalità per fruire della definizione agevolata delle cartelle entro
il 28 febbraio prossimo, come previsto dalla Legge di Stabilità 2014. In
particolare, i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un’unica
soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a
ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per
tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del
Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali
(per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e
Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Rientrano
nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva
e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali
come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada
elevate da Comuni e Prefetture. Restano, invece, escluse le somme
dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i
contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi
locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti
diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito
www.gruppoequitalia.it).
Fonte: Equitalia
Contributi Inail rinviati al 16 maggio 2014
Rinviati al 16.05.2014 i termini per il pagamento della prima rata dei contributi Inail. La decisione, presa dai ministeri dell'Economia e del Lavoro, vuole permettere a tutte le imprese di usufruire nell'anno in corso del "bonus" previsto nelle legge di stabilità.
Con il comunicato stampa del 22 gennaio 2014
il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali hanno stabilito il differimento al 16 maggio
2014 della scadenza annuale del 16 febbraio 2014, prevista per il
pagamento in un’unica soluzione di premi e contributi. L’onere del
differimento è interamente a carico dello Stato, e consentirà alle
imprese di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro
nel corso del 2014, migliorando le condizioni di liquidità delle imprese
stesse. si ricorda infatti che La Legge di stabilità 2014 (legge
27/12/2013 n. 147) ha definito provvedimenti di riduzione della
pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono
un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con
differenziazioni legate agli andamenti infortunistici. L’Inail sta
provvedendo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici
e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di
riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche
all'aggiornamento dei software gestionali.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Venerdi 24 gennaio in scadenza il versamento della mini IMU
La mini-Imu 2013 dovrà essere pagata entro il 24 gennaio.
La scadenza originariamente fissata al 16 gennaio è stata posticipata dalla Legge di Stabilità 2014.

Prima di tutto i contribuenti devono verificare di possedere immobili interessati dall'abolizione della seconda rata Imu, in sintesi: abitazione principale (e immobili ad essa equiparati), terreni agricoli (posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP), fabbricati rurali strumentali. Successivamente
dovranno verificare se tale immobile è ubicato in un Comune che ha
previsto per il 2013 un'aliquota maggiore a quella standard. Solo se entrambe le condizioni si verificano, si procederà al calcolo e poi al versamento dell'imposta.
Chi versa la mini-Imu
Devono versare la mini-Imu i contribuenti in possesso di un immobile soggetto all'abolizione della seconda rata Imu (art. 1 comma 5 del D.l. 133/2013), quindi in linea generale i possessori di:
- abitazioni principali e relative pertinenze e di unità immobiliari ad esse equiparate o assimilate (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;
- unico immobile posseduto e non locato dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia;
- fabbricati rurali strumentali;
ubicati in Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote e detrazioni diverse da quelle standard
(circa 2.400 Comuni in Italia). Pertanto, ad esempio, non deve
preoccuparsi della scadenza chi ha solo abitazione principale in un
Comune che ha mantenuto al 4 per mille l'aliquota.
Sul sito del Ministero delle Finanze
è disponibile la lista completa con tutte le delibere, ma per sapere
esattamente come comportarsi si consiglia di visionare il sito del
proprio Comune di appartenenza.
Come si calcola l'importo da versare
- Si calcola l'imposta effettivamente dovuta per il 2013, in base all'aliquota e alle detrazioni fissate dal Comune;
- si calcola l'imposta applicando l'Imu standard (quindi aliquota e detrazioni di base);
- Si determina la differenza tra l'imposta ottenuta con l'aliquota del Comune e quella calcolata con l'aliquota di base. Il 40% di tale risultato deve essere versato dal contribuente entro il 24 gennaio 2014.
Ad esempio si consideri una Rendita catastale pari
a € 900,00 e l'aliquota IMU 2013 deliberata dal comune per
l'abitazione principale pari allo 0,5%, la mini Imu si calcola nel
seguente modo:
1) Rendita rivalutata è pari a 945 [900+(900x5%)];
2) La base imponibile € 151.200 (945 x 160);
2) L'IMU 2013 in base all'aliquota deliberata dal Comune € 556 [(151.200 x 0,5%)-200]
3) L'IMU 2013 in base alle aliquote standard €. 404,8[(151.200x0,4%)-200]
4) L'importo da versare è pari a €. 60,48 [(556-404,8)x40%] entro il 24.01.2014
Come si effettua il versamento della mini IMU?
Il versamento della mini-Imu va effettuato utilizzando il modello F24 telematico
per i titolari di partita Iva, mentre i privati lo possono anche
presentare anche in forma cartacea presso banche, agenzie postali e
concessionari. Si puo' utilizzare anche il bollettino di c/c/p disponibile gratuitamente presso gli uffici postali, oppure il servizio telematico gestito dalle Poste spa.
Il pagamento deve essere effettuato all’unità di euro, pertanto con arrotondamento:
• per difetto, se la frazione è ≤ a 49 centesimi;
• per eccesso, se la frazione è > a 49 centesimi;
per ciascun rigo del Modello F24.
I Codici tributo da utilizzare sono gli stessi dell' IMU 2012 e 2013.
L'importo minimo a partire dal quale è dovuto il
versamento è pari a 12 euro, se non diversamente stabilito dai Comuni,
considerando l'imposta dovuta in totale , anche per più immobili nello
stesso Comune e da più proprietari.
TARES, maggiorazione senza sanzioni se il ritardo è dovuto al Comune
Se il contribuente effettua un versamento insufficiente della maggiorazione Tares in scadenza il 24 gennaio a causa di ritardi del Comune nell'invio del bollettino non si applicano sanzioni
Nel corso di un
question time tenutosi ieri presso la Commissione Finanze alla Camera,
il sottosegretario Baretta ha affermato che non si applicherà alcuna
sanzione in caso di versamento insufficiente della maggiorazione Tares
in scadenza il 24 gennaio se ciò è dipeso dal ritardato invio dei
bollettini precompilati da parte dei Comuni. I Comuni possono decidere
un importo minimo al di sotto del quale non procedere ad accertamenti,
essendo stato cancellato il limite di 30 euro per l'accertamento
relativo ai tributi comunali ad opera della Legge di Stabilità 2014.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Ticket per prestazioni ambulatoriali sempre esenti da bollo
I ticket per prestazioni ambulatoriali del SSN di importo superiore a 77,47 euro non scontano l'imposta di bollo
Non si paga
alcuna imposta di bollo per le prestazioni ambulatoriali erogate
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, anche se l’importo del
ticket supera i 77,47 euro. Infatti, il pagamento del ticket, che il
cittadino versa per ottenere l’assistenza sanitaria, rientra tra i
contributi obbligatori per i quali è prevista l’esenzione dal bollo ai
sensi dell'art. 9 della Tabella B del DPR n. 642/1972, che stabilisce
l'“assoluta” esenzione dal tributo per gli atti e i documenti in materia
di assicurazioni sociali obbligatorie e per le ricevute dei contributi.
A precisarlo è stata la Risoluzione n. 9/E pubblicata il 15 gennaio
2014.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Spesometro 2012, comunicazione entro il 31 gennaio.
L'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA attuate nel 2012 va effettuato entro il prossimo 31 gennaio
Entro il
prossimo 31 gennaio i contribuenti soggetti passivi IVA devono
effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi rese e ricevute nel 2012 (c.d. "spesometro"). Per le sole
cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 per
le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo
unitario dell'operazione sia pari o superiore a € 3.600,00 al lordo
dell'Iva (comunicati stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 e dell'8
novembre 2013).
Fonte: Fisco e Tasse
Erogazioni liberali alla cultura, entro il 31 gennaio la comunicazione per le agevolazioni
Entro il 31 gennaio 2014, va effettuata la comunicazione delle erogazioni liberali 2013 tramite l'apposito modello on line
L'art. 40 del
D.L. n. 201/2011 (Decreto salva-Italia), nello stabilire alcune norme
finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico
delle imprese, ha anche stabilito, al comma 9, che coloro che intendono
effettuare erogazioni liberali a favore dei beni ed attività culturali e
fruire delle apposite agevolazioni fiscali previste dagli artt. 15,
comma 1, lettere g) ed h) e art. 100, comma 2, lettere e) ed f) del
TUIR, devono presentare solo un’apposita dichiarazione sostituiva
dell’atto di notorietà, in luogo della documentazione e delle
certificazioni prima richieste. A seguito delle novità, le imprese che
hanno effettuato erogazioni liberali nel 2013, per ottenere i benefici
fiscali previsti dalla legge, sono tenute, entro il 31 gennaio 2014 ad
un solo obbligo di comunicazione, che deve essere effettuata per via
telematica all’Agenzia delle Entrate tramite apposito software di
compilazione presente sul sito nell'Agenzia stessa. I soggetti che hanno
beneficiato di erogazioni liberali nel 2013 sono tenuti, entro il 31
gennaio 2014, ad effettuare la comunicazione al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo tramite il nuovo modello per
beneficiari presente nel sito del Ministero.
Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Legge di Stabilità 2014 e imprese: le principali novità introdotte dalla Legge 147/2013 riguardanti fisco e amministrazione delle imprese

La
Legge di Stabilità per il 2014 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale
il 27 dicembre 2013, come di consueto. Si tratta della L. 27 dicembre
2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
(Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del
27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. E' composta da un unico articolo
di ben 749 commi sulle materie più disparate dalla fiscalità alla
pubblica amministrazione, al lavoro. La manovra vale 14,7 miliardi
coperti per 12,2 miliardi da interventi contenuti nel provvedimento
stesso, mentre 2,5 miliardi comportano un peggioramento del rapporto
deficit/Pil.
Vi segnaliamo in sintesi le principali novità di carattere fiscale e amministrativo che riguardano in particolare le imprese:
Novità fiscali per le imprese
1. AUMENTO ACE
Nuove aliquote per l'ACE (aiuti per la crescita economica): la deduzione degli aumenti di capitale, oggi pari al 3% , salirà al
- 4% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;
- 4,5% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.
2. LEASING
equiparazione norme sui canoni di
leasing per il lavoro autonomo - imprese con le modifiche alla periodo
minimo di deducibilità dei canoni leasing che è ora pari a:
- metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento per i beni mobili e
- a 12 anni per i beni immobili
Inoltre è prevista dal 2014 l'imposta di registro al 4% sulla cessione di contratti di leasing
per immobili strumentali L’imposta di registro si applica sul
corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei
canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
3. RIVALUTAZIONE QUOTE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
La legge di stabilità amplia la
possibilità di rivalutazione delle quote di controllo possedute a
titolo d’impresa anche per le operazioni del 2012 con imposta
sostitutiva del 16% (va a regime quanto disciplinato dagli artt. 10-bis e
10-ter del D.L. n. 185/2008)
4. RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI
Le società di capitali ed enti non commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 (sono esclusi gli immobili oggetto dell'attività d'impresa) nel bilancio o rendiconto 2013.
Il saldo attivo della rivalutazione
può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al
10%.
Il maggior valore è riconosciuto a
partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (dal
2016) e la rivalutazione avviene versando un'imposta sostitutiva pari
al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.
5. IMU
dal 2014 l'Imu non è dovuta per i
fabbricati rurali strumentali. Inoltre l'Imu relativa agli immobili
strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e lavoro autonomo nella
misura del 20% dal 2014 (elevata al 30% per il 2013), mentre è
indeducibile ai fini Irap
6. COMPENSAZIONI
nuovo visto di conformità necessario
per potere compensare i crediti di imposta di tutti i tipi IVA IRPEF
IRES se superiori a € 15.000, a decorrere già dai crediti relativi al
2013;
7. CANCELLAZIONE AGEVOLAZIONI A TALUNE INZIATIVE ECONOMICHE
La Legge di Stabilità 2014 stabilisce
al comma 583 la cancellazione di alcune agevolazioni fiscali e di alcuni
crediti d'imposta come :
• assoggettamento a normativa estera,
ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 78/2010, alle imprese residenti in uno
Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica,
• delle agevolazioni fiscali a favore dei distretti produttivi (dall’art. 1, L. 266/2005 e dall’art. 3 D.L. n. 5/2009;
• del credito d'imposta per la ricerca
scientifica previsto dall’art. 5, Legge n. 449/1997 a favore delle
piccole e medie imprese
• dell'agevolazione fiscale prevista dai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 68 del TUIR in merito alle plusvalenze da capital gain.
8. PERDITE SU CREDITI
Viene modificato l'art. 101, comma 5,
del TUIR in relazione alla deducibilità delle perdite su crediti, per
cui dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013 , per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la
sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza anche “in caso di
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei
principi contabili” (in luogo della dipendenza da eventi estintivi).
9. RICONOSCIMENTO FISCALE MAGGIORI VALORI soggetti IAS
(art. 1, comma 147)
Le disposizioni in materia di
riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti a bilancio
di cui all'art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono ora applicabili
anche ai soggetti che adottano i Principi contabili internazionali
(IAS), anche relativamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, TUIR.
Per l’importo corrispondente al netto
dell’imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una riserva in
sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando
un’imposta sostitutiva del 10%.
10. TRANSFER PRICING e IRAP
Ai commi 281-284 è presente una
norma di natura interpretativa per cui la disciplina sul c.d. "transfer
pricing", cioè relativa alla rettifica dei prezzi di trasferimento
sulla base del l valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR, è applicabile anche ai fini IRAP
dal 2008 in poi. Si tratta di un'interpretazione con effetto
retroattivo, pertanto è previsto che fino al 2012 non è irrogabile la
sanzione per infedele dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
n. 471/1997 (dal 100% al 200%) per le rettifiche del valore della
produzione netta. Sono comunque confermate le sanzioni eventualmente
irrogate sulla base di un provvedimento divenuto definitivo al
31.12.2013.
Dal 2014 il canone di locazione non può più essere versato in contanti, ma deve essere corrisposto con strumenti tracciabili (assegni bancari o postali, bonifici, carte di credito)
Niente contanti per il pagamento dell'affitto. Per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative scatta l'obbligo di tracciabilità.
Scatta l'obbligo
di tracciabilità per il pagamento dei canoni di locazione. Tra i 7
emendamenti approvati giovedì 12 dicembre in Commissione Bilancio al
Disegno di legge di stabilità 2014 ve ne è uno che vieta il pagamento
degli affitti in contanti. L'emendamento prevede che i canoni di
locazione di unità abitative siano "corrisposti obbligatoriamente, quale
ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante
ne assicurino la tracciabilità". Sarebbero esclusi da tale disposizione
solo i canoni di locazione relativi ad alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Dal 1° gennaio 2014, quindi, gli affitti si pagano solo con assegni o bonifici., Stop ai contanti.
A prescindere dall’importo dei canoni, e quindi in deroga alla disciplina antiriciclaggio, gli affitti devono sempre essere versati per mezzo di strumenti tracciabili. La previsione è contenuta nella Legge n. 147/2013 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) e si accompagna ad una norma che attribuisce ai Comuni una funzione di monitoraggio delle locazioni, anche attraverso la consultazione del registro dell’anagrafe condominiale, in cui sono annotati i dati relativi ai proprietari ed agli inquilini.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Imu senza sanzioni entro il 16 giugno 2014
Restano le regole classiche sul ravvedimento per chi ha omesso il pagamento

Coloro che ieri hanno pagato l'Imu su seconde case, negozi e capannoni, ma hanno sbagliato ad effettuare il calcolo, potranno rimediare all'errore entro il 16 giugno 2014 senza incorrere in sanzioni ed interessi.
A prevederlo è una misura contenuta nell'emendamento alla legge di
stabilità approvato in commissione Bilancio alla Camera, per venire
incontro ai contribuenti che hanno pagato, ma che hanno sbagliato cifra,
in considerazione della grande confusione che si è creata sul saldo
Imu. Sempre in commissione Bilancio un altro emendamento è intervenuto
per la maggiorazione della Tares di 30 centesimi al metro quadro, e per la mini-Imu sulle abitazioni principali ubicate in Comuni con aliquota superiore allo 0,4%, che farebbe slittare tali adempimenti al 24 gennaio 2014.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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