Legge di Stabilità 2014 e imprese: le principali novità introdotte dalla Legge 147/2013 riguardanti fisco e amministrazione delle imprese

Immagine FiscoeTasse
La Legge di Stabilità per il 2014 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 27 dicembre 2013, come di consueto. Si tratta della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. E' composta da un unico articolo di ben 749 commi sulle materie più disparate dalla fiscalità alla pubblica amministrazione, al lavoro. La manovra vale 14,7 miliardi coperti per 12,2 miliardi da interventi contenuti nel provvedimento stesso, mentre 2,5 miliardi comportano un peggioramento del rapporto deficit/Pil.
Vi segnaliamo in sintesi le principali novità di carattere fiscale e amministrativo  che riguardano in particolare le imprese: 

Novità fiscali per le imprese

1. AUMENTO ACE
Nuove aliquote per l'ACE (aiuti per la crescita economica): la deduzione degli aumenti di capitale,  oggi pari al 3% , salirà al
  • 4% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;
  • 4,5% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
  • 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.
 
2. LEASING
equiparazione norme sui canoni di leasing per il lavoro autonomo - imprese con le modifiche alla periodo minimo di deducibilità dei canoni leasing che è ora pari a:
  •  metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento per i beni mobili e
  •  a 12 anni per i beni immobili
Inoltre è prevista dal 2014 l'imposta di registro al 4% sulla cessione di contratti di leasing per immobili strumentali L’imposta di registro si applica sul corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
 
3. RIVALUTAZIONE QUOTE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
La legge di stabilità amplia la possibilità  di rivalutazione delle quote di controllo possedute a titolo d’impresa anche per le operazioni del 2012 con imposta sostitutiva del 16% (va a regime quanto disciplinato dagli artt. 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185/2008)
 
 
4. RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI
Le società di capitali ed enti non commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 (sono esclusi gli immobili oggetto dell'attività d'impresa) nel bilancio o rendiconto 2013.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 10%.
Il maggior valore è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (dal 2016) e la rivalutazione avviene versando un'imposta sostitutiva pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.
 
5. IMU
dal 2014 l'Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali. Inoltre l'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e lavoro autonomo nella misura del 20% dal 2014 (elevata al 30% per il 2013), mentre è indeducibile ai fini Irap
 
6. COMPENSAZIONI
nuovo visto di conformità necessario per potere compensare i crediti di imposta di tutti i tipi IVA IRPEF IRES se superiori a € 15.000, a decorrere già dai crediti relativi al 2013;
 
7. CANCELLAZIONE AGEVOLAZIONI A TALUNE INZIATIVE ECONOMICHE
La Legge di Stabilità 2014 stabilisce al comma 583 la cancellazione di alcune agevolazioni fiscali e di alcuni crediti d'imposta come :
• assoggettamento a normativa estera, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 78/2010, alle imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica,
• delle agevolazioni fiscali a favore dei distretti produttivi (dall’art. 1, L. 266/2005 e dall’art. 3 D.L. n. 5/2009;
• del credito d'imposta per la ricerca scientifica previsto dall’art. 5, Legge n. 449/1997 a favore delle piccole e medie imprese
• dell'agevolazione fiscale prevista dai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 68 del TUIR in merito alle plusvalenze da capital gain.
 
8. PERDITE SU CREDITI
Viene modificato l'art. 101, comma 5, del TUIR in relazione alla deducibilità delle perdite su crediti, per cui dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013 , per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza anche “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili” (in luogo della dipendenza da eventi estintivi).
 
9. RICONOSCIMENTO FISCALE MAGGIORI VALORI soggetti IAS
 (art. 1, comma 147)
Le disposizioni in materia di riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti a bilancio di cui all'art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono ora applicabili anche ai soggetti che adottano i Principi contabili internazionali (IAS), anche relativamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, TUIR.
Per l’importo corrispondente  al netto dell’imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando un’imposta sostitutiva del 10%.
 
10. TRANSFER PRICING e IRAP
 
Ai commi 281-284 è presente  una  norma di natura interpretativa  per cui la disciplina sul c.d. "transfer pricing", cioè relativa alla rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del l valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR, è applicabile anche ai fini IRAP  dal 2008 in poi. Si tratta di un'interpretazione con effetto retroattivo, pertanto è previsto che fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) per le rettifiche del valore della produzione netta. Sono comunque confermate le sanzioni eventualmente irrogate sulla base di un provvedimento divenuto definitivo al 31.12.2013.
 

Nessun commento: