La
Legge di Stabilità per il 2014 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale
il 27 dicembre 2013, come di consueto. Si tratta della L. 27 dicembre
2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
(Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del
27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. E' composta da un unico articolo
di ben 749 commi sulle materie più disparate dalla fiscalità alla
pubblica amministrazione, al lavoro. La manovra vale 14,7 miliardi
coperti per 12,2 miliardi da interventi contenuti nel provvedimento
stesso, mentre 2,5 miliardi comportano un peggioramento del rapporto
deficit/Pil.
Vi segnaliamo in sintesi le principali novità di carattere fiscale e amministrativo che riguardano in particolare le imprese:
Novità fiscali per le imprese
1. AUMENTO ACE
Nuove aliquote per l'ACE (aiuti per la crescita economica): la deduzione degli aumenti di capitale, oggi pari al 3% , salirà al
- 4% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;
- 4,5% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.
2. LEASING
equiparazione norme sui canoni di
leasing per il lavoro autonomo - imprese con le modifiche alla periodo
minimo di deducibilità dei canoni leasing che è ora pari a:
- metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento per i beni mobili e
- a 12 anni per i beni immobili
Inoltre è prevista dal 2014 l'imposta di registro al 4% sulla cessione di contratti di leasing
per immobili strumentali L’imposta di registro si applica sul
corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei
canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
3. RIVALUTAZIONE QUOTE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
La legge di stabilità amplia la
possibilità di rivalutazione delle quote di controllo possedute a
titolo d’impresa anche per le operazioni del 2012 con imposta
sostitutiva del 16% (va a regime quanto disciplinato dagli artt. 10-bis e
10-ter del D.L. n. 185/2008)
4. RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI
Le società di capitali ed enti non commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 (sono esclusi gli immobili oggetto dell'attività d'impresa) nel bilancio o rendiconto 2013.
Il saldo attivo della rivalutazione
può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al
10%.
Il maggior valore è riconosciuto a
partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (dal
2016) e la rivalutazione avviene versando un'imposta sostitutiva pari
al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.
5. IMU
dal 2014 l'Imu non è dovuta per i
fabbricati rurali strumentali. Inoltre l'Imu relativa agli immobili
strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e lavoro autonomo nella
misura del 20% dal 2014 (elevata al 30% per il 2013), mentre è
indeducibile ai fini Irap
6. COMPENSAZIONI
nuovo visto di conformità necessario
per potere compensare i crediti di imposta di tutti i tipi IVA IRPEF
IRES se superiori a € 15.000, a decorrere già dai crediti relativi al
2013;
7. CANCELLAZIONE AGEVOLAZIONI A TALUNE INZIATIVE ECONOMICHE
La Legge di Stabilità 2014 stabilisce
al comma 583 la cancellazione di alcune agevolazioni fiscali e di alcuni
crediti d'imposta come :
• assoggettamento a normativa estera,
ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 78/2010, alle imprese residenti in uno
Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica,
• delle agevolazioni fiscali a favore dei distretti produttivi (dall’art. 1, L. 266/2005 e dall’art. 3 D.L. n. 5/2009;
• del credito d'imposta per la ricerca
scientifica previsto dall’art. 5, Legge n. 449/1997 a favore delle
piccole e medie imprese
• dell'agevolazione fiscale prevista dai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 68 del TUIR in merito alle plusvalenze da capital gain.
8. PERDITE SU CREDITI
Viene modificato l'art. 101, comma 5,
del TUIR in relazione alla deducibilità delle perdite su crediti, per
cui dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013 , per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la
sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza anche “in caso di
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei
principi contabili” (in luogo della dipendenza da eventi estintivi).
9. RICONOSCIMENTO FISCALE MAGGIORI VALORI soggetti IAS
(art. 1, comma 147)
Le disposizioni in materia di
riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti a bilancio
di cui all'art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono ora applicabili
anche ai soggetti che adottano i Principi contabili internazionali
(IAS), anche relativamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, TUIR.
Per l’importo corrispondente al netto
dell’imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una riserva in
sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando
un’imposta sostitutiva del 10%.
10. TRANSFER PRICING e IRAP
Ai commi 281-284 è presente una
norma di natura interpretativa per cui la disciplina sul c.d. "transfer
pricing", cioè relativa alla rettifica dei prezzi di trasferimento
sulla base del l valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR, è applicabile anche ai fini IRAP
dal 2008 in poi. Si tratta di un'interpretazione con effetto
retroattivo, pertanto è previsto che fino al 2012 non è irrogabile la
sanzione per infedele dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
n. 471/1997 (dal 100% al 200%) per le rettifiche del valore della
produzione netta. Sono comunque confermate le sanzioni eventualmente
irrogate sulla base di un provvedimento divenuto definitivo al
31.12.2013.
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