IVA al 22% per l’acqua destinata al consumo umano in bottiglia

La Risoluzione n. 11 del 17 gennaio 2014 ha chiarito che “alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’ acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, torna applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente del 22 per cento”.
Questa in sintesi, è la risposta ad un interpello posto da una società che parallelamente alla commercializzazione dell’acqua minerale in bottiglia, aveva avviato la vendita di acqua di sorgente destinata al consumo umano, contenuta in analoghi recipienti.
Giova ricordare che già a partire dal 1990 con la conversione del D.L. 261/90 nella Legge 331/1990 recante le: “Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall’anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato”, è stato stabilito che alle cessioni e alle importazioni di acque minerali si dovesse applicare l’aliquota IVA ordinaria.
Il testo di prassi recentemente divulgato, avvalendosi di un parere reso dall’Agenzia delle Dogane nel 2012, argomenta che l’acqua di sorgente, “dal punto di vista microbiologico, presenta caratteristiche di purezza molto simili a quelle delle acque minerali e per questo motivo non necessita di alcun trattamento”, tuttavia dal “punto di vista chimico l’acqua di sorgente segue pienamente la legislazione delle acque potabili (D.lgs. 31/2001) secondo la quale è tollerata la presenza di piccole contaminazioni di origine antropica (solventi clorurati, trieline, metalli pesanti come il cromo) assolutamente proibite in un’acqua minerale naturale e che, se presenti anche a livelli di limiti chimici delle acque potabili, farebbero revocare immediatamente lo status di acqua minerale”.
L’amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 10 dello Statuto del contribuente che tutelano la buona fede del contribuente in presenza di norme di dubbia interpretazione, si impegna ad applicare l’esimente di cui all’articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede di non irrogare le sanzioni per il comportamento seguito fino ad ora, nell’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la commercializzazione dell’acqua di sorgente.

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