Vademecum sull'Ape (attestato di prestazione energetica) degli edifici

Immagine FiscoeTasseChe cos'è l'Ape e perché serve per la propria abitazione?
L'Ape (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per tovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispodente, contenute nell'attestato di prestazione energetica. Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'attestato di prestazione energetica. In caso di vendita l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.
 
Quali obblighi ha chi vende o affitta per quanto riguarda l'Attestato di prestazione energetica?
Il decreto 63/2013, poi convertito dalla legge 90/2013, ha introdotto l'Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell'Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013, tutti i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera); i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito; i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).

Cosa si rischia in caso di mancata allegazione dell'Ape ai contratti?
L'obbligo di allegazione è stato introdotto pena la nullità dell'atto stesso. Si tratta di una nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione. In ballo, dunque, c'è il rischio di trovarsi in mano un contratto non effettivo, oltre al fatto che in caso di vendita il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3mila euro e non superiore a 18mila euro; in caso di nuovo contratto di locazione il proprietario che viola l'obbligo è invece punto con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800. A questo si somma poi la necessità di indicare nella pubblicità di vendita o affitto l'indice di prestazione energetica: in caso di mancata indicazione nei cartelli sono previste sanzioni amministrative.

Che differenza c'è tra l'Ape e il vecchio Ace (attestato di certificazione energetica)?
Prima che il Dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, scorso introducesse per la prima volta l'attestato di prestazione energetica (Ape), esistevano gli attestati di certificazione energetica (Ace), già obbligatori nei rogiti di compravendita. L'Ape sarà un documento più complesso dell'Ace, perché dovrà tenere conto di diversi parametri energetici dell'edificio rispetto all'attestato precedente, come ad esempio la climatizzazione invernale). Le procedure e metodologie di calcolo per la redazione dell'Ape non sono, però, ancora note: sarà compito del ministero dello Sviluppo Economico, con un futuro regolamento, definirle in modo uniforme su scala nazionale. Fino all'entrata in vigore di questo regolamento, i calcoli si continuano a effettuare in base a quanto previsto dal Dpr 59/2009 e relative norme Uni e Cti (le stesse con cui vengono redatti i "vecchi" Ace nelle Regioni che non hanno approvato leggi regionali ad hoc). Nemmeno importa, inoltre, che i nuovi certificati non siano denominati Ape, perché l'utilizzo dell'espressione Ace è una mera imperfezione formale, priva di conseguenze. Tanto che, inoltre, sono ancora utilizzabili, se non ne sono venuti meno i presupposti (ad esempio per lavori effettuati nell'edificio), gli Ace prodotti anteriormente al 6 giugno 2013. In tutte le Regioni (e Province autonome) invece "legiferanti", che cioè hanno definito procedure diverse per la redazione degli attestati, gli Ape/Ace si continuano a redigere secondo la normativa locale vigente al 6 giugno 2013. E in queste Regioni la normativa statale prevale su quella locale con riferimento alla nullità dei contratti per mancata allegazione dell'Ape/Ace. 

Sugli annunci commerciali di vendita o affitto è necessario riportare i consumi energetici?
Si, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Tutte informazioni contenute nell'Attestato di prestazione energetica. In caso contrario, «il responsabile dell'annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3mila euro.


I vari interventi normativi
Il D.L. n. 63/2013 (cosiddetto "Decreto energia"), convertito nella Legge n. 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013, apportando modifiche al D.Lgs. n. 192/2005 relativo al rendimento energetico nell'edilizia, ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici con l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), che è "un documento, redatto .... e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica".
In base a quanto era stato previsto dal comma 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005, introdotto proprio dalla Legge n. 90/2013, l'APE doveva essere allegato:
  • al contratto di compravendita;
  • agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (donazione);
  • ai nuovi contratti di locazione;
pena la nullità del contratto stesso. Pertanto, se l'APE non veniva allegato a tali contratti, i contratti erano considerati nulli, non validi.
Il D.L. n. 145 del 23.12.2013, anche denominato "Decreto destinazione Italia", entrato in vigore dal 24 dicembre 2013, ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005 con un unico nuovo comma 3, il quale ora prevede che:
  • non deve più essere allegata copia dell'APE al contratto di locazione di singole unità immobiliari; resta fermo, invece, l'obbligo di allegazione dell'APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita);
  • resta fermo l'obbligo di inserimento:

    • nei contratti di compravendita;
    • negli altri atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
    • nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari;
di un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, in merito alla prestazione energetica degli edifici; l'obbligo di inserimento di tale clausola non sussiste più, invece, per gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazioni);
  • in caso di omessa dichiarazione o allegazione (se dovuta), le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000; per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, la sanzione va da € 1.000 a € 4.000, ridotta alla metà se la durata della locazione non supera i 3 anni.
A pochi giorni di distanza, è poi intervenuta la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), la quale, senza tener conto del fatto che il suddetto comma 3-bis era appena stato abrogato dal D.L. n. 145/2013, ha apportato modifiche a tale comma rinviando l'operatività della norma sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici.
A confondere ulteriormente la situazione, infine, è intervenuto il D.L. n. 151 del 30.12.2013, detto anche "Decreto Milleproroghe", il quale ha stabilito che, nelle operazioni immobiliari, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito anche successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005 sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE, norma che però, come detto, era stata già soppressa dal Decreto "Destinazione Italia".
Il punto sulla normativa
Sebbene la normativa sia abbastanza confusa al riguardo, occorre comunque considerare che la Legge di Stabilità 2014 è andata a modificare inutilmente un comma in realtà già soppresso. Pertanto, si può considerare valida l'interpretazione secondo la quale la nullità nel caso di mancata allegazione dell'APE al contratto sia stata cancellata del tutto.
In luogo di essa, si applicano le sanzioni previste dal Decreto "destinazione Italia".
Volendo fare schematicamente il punto sulla disciplina in base a tale orientamento, si avrebbe dunque la seguente casistica:
 
 
APE: LE REGOLE DAL 24.12.2013
Tipo di contratto
Obbligo di allegazione dell'Ape al contratto
Obbligo di dotazione dell'Ape
Obbligo di inserimento della clausola sulla ricevuta informazione e consegna della documentazione (incluso l'APE) sulla prestazione energetica
Atti di trasferimento a titolo oneroso
(es. compravendita)
SI'
(sanzione da € 3.000
a € 18.000)
SI'
(sanzione da € 3.000
a € 18.000)
SI'
(sanzione da € 3.000 a € 18.000)
Atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione)
NO
SI'
(non sanzionato)
NO
Locazione di singola unità immobiliare
NO
SI'
(sanzione
da € 300 a € 1.800, come da art. 12, comma 9,
D.L. n. 63/2013)
SI'
(sanzione da € 1.000 a € 4.000;
se locazione di durata ≤ 3 anni, sanzione ridotta alla metà)
Locazione di
intero edificio
SI'
(sanzione
 da € 1.000 a € 4.000;
se locazione di durata ≤ 3 anni, sanzione ridotta alla metà)
SI'
(sanzione
da € 300 a € 1.800, come da art. 12, comma 9, D.L. n. 63/2013)
SI'
(sanzione da € 1.000 a € 4.000;
se locazione di durata ≤ 3 anni, sanzione ridotta alla metà)

Codice tributo per la compensazione dei crediti certificati verso la PA

Istituito dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo per poter compensare i crediti vantati verso la PA con i debiti derivanti da istituti deflativi del contenzioso

Dopo aver approvato, con provvedimento del 31 gennaio 2014, il nuovo modello "F24 Crediti PP.AA", che permette ai contribuenti che vantano crediti certificati verso la Pubblica amministrazione di utilizzare tali somme in compensazione e pagare i debiti derivanti da istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso, l'Agenzia delle Entrate ha ora istituito, con la Risoluzione n. 16/E del 4 febbraio, il codice tributo da utilizzare a tal fine. Il codice tributo è “PPAA”, denominato "Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario - articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
 
Fonte: Agenzia delle Entrate

Artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata, le misure dei contributi 2014

Rese note dall'Inps le misure dei contributi dovuti per il 2014 dagli iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata

Con la Circolare n. 19 diffusa ieri 4 febbraio 2014, l'Inps ha reso note le nuove misure dei contributi dovuti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti per il 2014. L'aliquota è pari al 22,20%, ovvero al 19,20% per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Per i commercianti è prevista, come di consueto, la maggiorazione dello 0,09%. Il minimale di reddito quest'anno è pari a € 15.516,00, mentre il massimale imponibile di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.718,00.
Con la Circolare n. 18, sempre di ieri, l'Inps ha reso note anche le misure dei contributi dovuti alla Gestione Separata per il 2014. Le aliquote sono del 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, ovvero del 22,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria . Le aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito pari quest'anno a € 100.123,00. Per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota è del 28,72%.
 
 
Fonte: Inps

IVA al 22% per l’acqua destinata al consumo umano in bottiglia

La Risoluzione n. 11 del 17 gennaio 2014 ha chiarito che “alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’ acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, torna applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente del 22 per cento”.
Questa in sintesi, è la risposta ad un interpello posto da una società che parallelamente alla commercializzazione dell’acqua minerale in bottiglia, aveva avviato la vendita di acqua di sorgente destinata al consumo umano, contenuta in analoghi recipienti.
Giova ricordare che già a partire dal 1990 con la conversione del D.L. 261/90 nella Legge 331/1990 recante le: “Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall’anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato”, è stato stabilito che alle cessioni e alle importazioni di acque minerali si dovesse applicare l’aliquota IVA ordinaria.
Il testo di prassi recentemente divulgato, avvalendosi di un parere reso dall’Agenzia delle Dogane nel 2012, argomenta che l’acqua di sorgente, “dal punto di vista microbiologico, presenta caratteristiche di purezza molto simili a quelle delle acque minerali e per questo motivo non necessita di alcun trattamento”, tuttavia dal “punto di vista chimico l’acqua di sorgente segue pienamente la legislazione delle acque potabili (D.lgs. 31/2001) secondo la quale è tollerata la presenza di piccole contaminazioni di origine antropica (solventi clorurati, trieline, metalli pesanti come il cromo) assolutamente proibite in un’acqua minerale naturale e che, se presenti anche a livelli di limiti chimici delle acque potabili, farebbero revocare immediatamente lo status di acqua minerale”.
L’amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 10 dello Statuto del contribuente che tutelano la buona fede del contribuente in presenza di norme di dubbia interpretazione, si impegna ad applicare l’esimente di cui all’articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede di non irrogare le sanzioni per il comportamento seguito fino ad ora, nell’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la commercializzazione dell’acqua di sorgente.

Compensazione crediti PA, approvato il nuovo modello "F24 Crediti PP.AA."

Nasce un nuovo modello F24 che permette di compensare i crediti vantati verso la P.A. con i debiti derivanti da istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014, è stato approvato un nuovo modello F24, denominato “F24 Crediti PP.AA.”, che va utilizzato dai contribuenti che vantano crediti certificati verso la Pubblica amministrazione per utilizzare tali somme in compensazione e pagare i debiti derivanti da istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione). Il provvedimento approva anche le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, insieme alla “rinnovata” quietanza dei versamenti eseguiti e l’annessa legenda. Di prossima istituzione anche i relativi codici tributo. Il nuovo modello è arrivato dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 gennaio scorso, che ha stabilito i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 9, comma 1, del Dl 35/2013.
 
Fonte: Fisco Oggi

Bollo auto, scade oggi il pagamento del bollo e del superbollo auto scaduto il 31.12.2013 - Il termine di prescrizione è di tre anni.

Scade oggi il termine per il versamento de bollo da parte dei possessori di auto e moto con tassa di proprietà scaduta il 31 dicembre 2013. L'obbligo di pagamento del bollo riguarda i veicoli con oltre 35 kw ed i ciclomotori dei residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi. Il pagamento può essere effettuato alla Posta, all’Aci, in tabaccheria, anche online in alcuni casi (banche convenzionate o sito dell'ACI per le Regioni che hanno già stipulato determinati accordi al riguardo). Oggi scade anche il termine di pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dei veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta quando il veicolo ha compiuto venti anni dalla data di costruzione.
 
Fonte: Agenzia delle Entrate

Termine di prescrizione bollo auto – l’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento: considerando l’anno di competenza, la prescrizione è di quattro anni

In tema di bollo auto, “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Successivamente lo stesso articolo recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione.
La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia. In particolare, anche se l’elenco è da considerarsi non esaustivo:
• Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;
• Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
• Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Come si ricorderà, la "tassa di circolazione", una volta divenuta "tassa di possesso", è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è rimasta un tributo di tipo erariale.
Vanno in tale ottica attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.
A tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi, cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997).
In tale ottica assume particolare rilevanza la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo. Il dispositivo emanato infatti, bocciando le leggi di proroga, dichiara che è costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999.
La Corte infatti ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse.

Atti interruttivi della prescrizione del bollo auto

Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).
L'ultima legge che ha previsto proroghe e' il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (art.37 legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a tale ultima data.
Occorre considerare che in tema di bollo auto,oltre all’avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale).

Modalità di inoltro istanza di annullamento in autotutela

Se il contribuente ritiene quindi l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale infondata, poiché il diritto di richiesta da parte della Regione di competenza non è stato esercitato nei termini, può presentare direttamente alla propria Regione, tramite raccomandata A.R., istanza di annullamento dell’atto stesso.
In caso di ricezione di un avviso di accertamento, ove l’Amministrazione regionale contesta l’omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di autotutela entro 30 giorni dalla notifica.
In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria.
In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.

SCADE IL 31 GENNAIO IL TERMINE PER PAGARE IL CANONE RAI - CONTRIBUENTI.IT RILEVA CHE NEL 2013 SONO STATI EVASI 1,85 MILIARDI DI EURO.

Contribuenti.it - Associazione Contribuenti Italiani ricorda che l'abbonamento annuale alla televisione pubblica è una tassa e come tale deve essere pagata da tutti coloro che possiedono apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. La tassa per il 2014 e' di 113,50 euro ed è rimasta invariata rispetto al 2013.. In caso di omesso pagamento è prevista una sanzione fino a 619 euro da parte delle Agenzia delle Entrate e la riscossione coattiva da parte di Equitalia.
Da un'analisi condotta dal Centro Studi e Ricerche Sociologiche "Antonella Di Benedetto" di Krls Network of Business Ethics per conto di Contribuenti.it Magazine dell'Associazione Contribuenti Italiani il canone Rai è la tassa più evasa dagli italiani con punte che hanno raggiunto, nel 2013, il 91,3% i n alcune regioni del Sud d'Italia. Un dato in forte ascesa che solo nel 2005 si attestava al 22% e nel corso degli anni è salito vertiginosamente fino a diventare un vero problema per le casse dell'azienda: alla fine del 2013, secondo i dati di Contribuenti.it, l'evasione delle famiglie è del 47%, mentre per le imprese si attesta al 96%.
In termini di imposta evasa, si stima che ogni anno le famiglie italiane "risparmino" qualcosa come 550 milioni di euro, mentre le imprese 1,3 miliardi di euro l'anno. Soldi con i quali la Rai potrebbe rimettere in sesto i propri conti.
"Il problema vero - afferma Vittorio Carlomagno presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani - è che non tutti sanno che in Italia esistono due canoni: quello ordinario, dovuto dalle famiglie, e quello speciale, dovuto da imprese, lavoratori autonomi, enti pubblici, enti pubblici non economici ed enti privati. Se il canone ordinario è dovuto per il possesso di «apparecchi atti o adattabili a lla ricezione delle radioaudizioni» - continua Carlomagno - il canone speciale si paga anche per il possesso di computer, monitor e altri apparecchi multimediali (videofonino, videoregistratore, iPod, sistemi di videosorveglianza e via di questo passo) posseduti dalle imprese o enti pubblici o privati".
Tra i maggiori evasori del canone Rai figurano i residenti nelle province di Caserta, Imperia, Foggia e Bolzano, dove l'evasione sfiora il 91% delle famiglie.
All'opposto, le province più virtuose sono quelle di Aosta, Siena, Pescara e Campobasso dove l'evasione si attesta al 14%.
Ma l'evasione maggiore si riscontra nelle imprese.
Secondo i dati del 2013 di Contribuenti.it - Associazione Contribuenti Italiani, in Italia esistono circa 5 milioni di imprese di cui il 98% con almeno un computer collegato a internet, per cui almeno 4,5 milioni di imprese dovrebbero pagare il canone speciale.
Ma dai dati pubblicati dalla Rai, risulta che i canoni speciali riscossi ogni ann o sono meno di 180 mila, per cui almeno 4,4 milioni di imprese non pagano il canone con dato che raggiunge il 96% di evasione.
Stando all'analisi, la motivazione principale che ha portato a questa situazione riguarda in modo particolare come il canone viene percepito dalle famiglie e dalle imprese più come un abbonamento che come un tributo. A questo si aggiungono naturalmente le numerose contestazioni sulla qualità delle trasmissioni piuttosto che sull'obbligo di pagare per un servizio, a tutti gli effetti, non richiesto e in alcuni casi anche non utilizzato.

Contribuenti.it - Associazione Contribuenti Italiani

Finalmente è tornata a casa la piccola I.N. trapiantata di cuore all’ospedale San Matteo di Pavia nei primi giorni di novembre dello scorso anno.





 La sua storia aveva commosso San Mango Piemonte, ed il popolo dei social network,  che con trepidazione ha partecipato alla lunga degenza post operatoria della bambina  presso la struttura complessa di cardiochirurgia del policlinico pavese.


E’ durata circa 80 giorni la degenza in ospedale della dodicenne trapiantata. Non un instante senza l’amorevole sguardo dei suoi genitori sorretti dalla speranza di una sicura ripresa della figlia nonostante un lungo percorso di guarigione iniziato fin dai primi mesi di vita.
Anzi, la fede della speranza si è elevata attraverso le manifestazioni di solidarietà e le espressioni di preghiera che la comunità cristiana di San Mango ha dedicato alla pronta guarigione della piccola concittadina.
Continuo ed emotivo è stato il contatto con il centro trapianti dell’ospedale lombardo grazie, principalmente, al parroco Don Luigi Pierri che, oltre a portare direttamente a Pavia i segni di solidarietà della comunità, ha quotidianamente aggiornato sul progressivo stato di salute di Elenia attraverso una sorta di bollettino medico diramato sulle pagine del suo diario facebook.
Finalmente, dopo un intervento ben riuscito ed una fase post operatoria contrassegnata da inaspettate complicanze che hanno fatto molto temere, è ritornata a casa per un periodo di degenza in cui seguiterà nella terapia assegnata sotto sorveglianza di personale medico atto a garantire continuità al percorso di guarigione intrapreso.
La comunità cattolica della parrocchia di San Mango, intanto, continua ad elevare preghiere per Elenia affinché torni al più presto in chiesa dove insieme al nuovo parroco, don Gerardo Lepre, deve spegnere il lume acceso sull’altare dal precedente parroco, don Luigi Pierri, in segno di speranza e preghiera per la sua guarigione.


 

NICOLA VITOLO

Minisanatoria Equitalia: sconto a chi paga entro il 28 febbraio 2014

Su multe e altre imposte iscritte a ruolo fino ad Ottobre 2013, per chi effettua il versamento a Equitalia entro il 28 Febbraio 2014 interessi di mora e ritardata iscrizione non sono dovuti. La norma nella Legge di Stabilità 2014
Immagine FiscoeTasse
La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la definizione agevolata per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Si tratta della possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi in maniera ridotta senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Si possono quindi avere riduzioni sostanziose sulle cartelle relative a omessi pagamenti di multe, contravvenzioni, bolli auto, imposte per accertamenti fiscali ecc.
Ma attenzione c'e tempo solo fino al 28 Febbraio 2014 e la procedura parte solo su richiesta del contribuente
Per aderire infatti il contribuente non riceverà nessun avviso da Equitalia.  Bisogna verificare la propria situazione nel dettaglio, in quanto non tutti i tributi rientrano nella definizione agevolata . Inoltre  sono comprese  solo le tasse e multe già iscritte a ruolo entro lo scorso Ottobre.
E' possibile richiedere tutte le informazioni sulla propria cartella agli sportelli di Equitalia della propria città. (vedi: www.gruppoequitalia.it)
Vediamo come funziona, in generale , grazie alle istruzioni emanate dal concessionario il 23 Gennaio.

I tributi agevolabili con la sanatoria Equitalia 2014

È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:
  • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
  •  Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
  •  Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Non sono invece sanabili con questo tipo di  agevolazione le somme dovute :
  •  per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
  •  agli enti previdenziali Inps, Inail ecc
  •  per tributi locali non riscossi da Equitalia;
  •  a enti diversi da quelli citati sopra
Nello spcifico, la  Legge di Stabilità 2014 (L.N. 147/2013)  prevede che il contribuente non paghi:
  •  gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
  •  il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate.
Restano invece dovuti :
  •  l'importo netto del debito
  •  l’aggio;
  •  le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.

Le modalità per l'agevolazione

Il contribuente deve dunque  individuare  l'importo dovuto e pagare in un unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 :
  • presso gli sportelli Equitalia oppure
  • presso gli uffici postali con bollettino F35. 
Le istruzioni specificano in un unica soluzione, intendendo in un unica rata per ogni cartella. Ciò non significa che si possono pagare più cartelle con lo stesso bollettino: è preferibile utilizzare un bollettino per ciascuna cartella o avviso che si vogliono sanare ,  spcificando la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014” e indicando sempre il proprio CODICE FISCALE.
 
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali gli sportelli  sono disponibili a fornire la massima assistenza ai contribuenti che ne faranno richiesta. 

Cartelle, possibilità di definizione agevolata entro il 28 febbraio

Equitalia illustra le modalità per aderire alla definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo

Con un comunicato stampa diffuso ieri 23 gennaio 2014, Equitalia ha descritto le modalità per fruire della definizione agevolata delle cartelle entro il 28 febbraio prossimo, come previsto dalla Legge di Stabilità 2014. In particolare, i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano, invece, escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).
 
Fonte: Equitalia

Contributi Inail rinviati al 16 maggio 2014

Rinviati al 16.05.2014 i termini per il pagamento della prima rata dei contributi Inail. La decisione, presa dai ministeri dell'Economia e del Lavoro, vuole permettere a tutte le imprese di usufruire nell'anno in corso del "bonus" previsto nelle legge di stabilità.

Con il comunicato stampa del 22 gennaio 2014 il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno stabilito il differimento al 16 maggio 2014 della scadenza annuale del 16 febbraio 2014, prevista per il pagamento in un’unica soluzione di premi e contributi. L’onere del differimento è interamente a carico dello Stato, e consentirà alle imprese di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014, migliorando le condizioni di liquidità delle imprese stesse. si ricorda infatti che La Legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 n. 147) ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici. L’Inail sta provvedendo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all'aggiornamento dei software gestionali.
Fonte: Il Sole 24 Ore

Università, Provincia e Pro Loco insieme per commemorare il 70esimo anniversario della tragedia del treno 8017



Iniziative per ricordare il treno della morte che,  nella notte tra il 2 e 3 marzo del 1944 nella galleria di Balvano,  costò la vita ad oltre 500 viaggiatori provenienti, per la maggior parte, da diversi comuni del salernitano e del napoletano.
Un primo incontro di coordinamento delle iniziative si è tenuto lunedì scorso presso l’Assessorato ai Trasporti dell’amministrazione provinciale di Salerno. Con l’Assessore Michele Cuozzo hanno preso parte alla prima pianificazione dell’evento commemorativo: il docente di Antropologia Culturale dell’Università di Salerno, Vincenzo Esposito, il presidente dell’UNPLI Salerno, Mario De Juliis. Presenti anche i rappresentanti delle Pro Loco di San Mango Piemonte, Nicola Vitolo, e Balvano, Antonio Turturiello, che nell’ambito del progetto “San Mango-Balvano: percorso di memoria e di futuro”, hanno già promosso iniziative (convegni, visite, incontri celebrativi e raduni artistici) intese ad offrire ossigeno ad una memoria comune ancora viva ed a ripercorrere il cammino della speranza e del bisogno per dare un segno al silenzioso sacrificio di tanti civili dimenticati (padri e madri, fratelli e sorelle) vittime incolpevoli di una odiata guerra.
“E’ comune volontà – ha affermato l’assessore Michele Cuozzo – collaborare e partecipare all’organizzazione di un unico evento commemorativo che abbia la condivisone più ampia di tutte le componenti interessate alla vicenda e che dia voce ai tanti conterranei e concittadini   caduti nell’oblio dell’indifferenza e dell’anonimato.”
Definita, nel corso dell’incontro all’assessorato provinciale, la data di attuazione delle manifestazioni commemorative che si terranno lunedì 10 marzo 2014, suddivise in due momenti. In mattinata è previsto il convegno dal tema “Il peso dei ricordi. Il treno 8017 tra memoria e oblio” che si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Salerno. Mentre nel pomeriggio, a Salerno si susseguiranno manifestazioni culturali ed artistiche presso palazzo Sant’Agostino in corso di definizione.
“Lo scopo della giornata – ha dichiarato il prof. Enzo Esposito - sarà quello di evidenziare le motivazioni e le modalità del lavoro svolto da alcuni studiosi, letterati ed artisti per costituire quella che a me sembra la memoria degli avvenimenti. Un lavoro utile a trasformare le memorie individuali in un ricordo culturale da condividere umanamente e socialmente.”
Le Pro Loco della provincia di Salerno saranno coinvolte nella ricerca e raccolta di testimonianze del più grave disastro ferroviario italiano da cui trarre le ragioni di un viaggio, le angosce di una speranza, i sapori di un bisogno, i colori di una tragedia, i resoconti di un silenzio.

NICOLA VITOLO