Istituito il codice tributo per il versamento della sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta presentata al concessionario della riscossione per ottenere la sospensione della riscossione
Con la
Risoluzione n. 72/E del 28 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha istituito
il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta dal
contribuente/debitore che ha presentato una dichiarazione fraudolenta al
concessionario della riscossione per ottenere da questi la sospensione
di ogni iniziativa di riscossione in riferimento a partite a ruolo da
lui stesso indicate (sospensione prevista in tal caso dall'art. 1, comma
537, della Legge n. 228/2012). Ferma restando la responsabilità penale,
la sanzione che si applica va dal 100% al 200% del debito fiscale, con
un importo minimo di 258 euro. Il versamento deve avvenire mediante
modello F24 Accise, indicando il codice tributo 5347.
Fonte: Fisco Oggi
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