Spesometro: pronte le istruzioni: la presentazione a novembre in due separate scadenze 12 novembre per i contribuenti mensili, 21 per gli altri.

Il 02 agosto 2013, con il provvedimento n. 94908, l’Agenzia delle Entrate ha diramato il modello e le istruzioni per la compilazione del cd. “spesometro”, ossia il modello da utilizzare per comunicare agli uffici erariali tutte le operazioni compiute e rilevanti ai fini Iva. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate arriva dopo un lungo e travagliato percorso, costellato da numerosi rinvii dovuti, principalmente, alle difficoltà tecniche ed operative riscontrate dagli operatori economici. Ricordiamo che la comunicazione dei dati relativi alle operazioni compiute e rilevanti ai fini Iva, altrimenti detto “elenco clienti-fornitori” (per usare la terminologia del precedente spesometro), era stata reintrodotta dai precedenti governi, in particolare con il decreto legge n. 78 del 2010, poi rivisto dal decreto legge n. 16 del 2012. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate analizza con chiarezza i punti fondamentali della disciplina, che di seguito andremo ad analizzare. Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi a: cessione di beni e prestazione di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; cessione di beni e prestazione di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo dell’operazione (comprensivo di Iva) sia superiore ad euro 3.600; operazioni in contanti legate al turismo ed effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e diversa da quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, per importi superiori a mille euro. Tale casistica riguarda soltanto i commercianti al minuto, gli albergatori e ristoratori, il trasporto di persone, le agenzie di viaggio. Si precisa che l’emissione della fattura, anche qualora non sussista l’obbligo, rende obbligatoria la comunicazione della relativa operazione. In generale, quindi, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva sono oggetto di comunicazione, ma vi sono alcune esclusioni: importazione di beni e servizi; esportazione di beni; operazioni intracomunitarie; operazioni di importo superiore ad euro 3.600 effettuate nei confronti di persone fisiche non titolari di partita Iva, purchè pagate mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate. Queste esclusioni operano perchè le relative operazioni sono già oggetto di altre comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. Soggetti obbligati alla comunicazione. Sono obbligati alla presentazione della comunicazione (spesometro) i seguenti soggetti: tutti i soggetti titolari di partita Iva, che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta; i commercianti al minuto, gli albergatori e ristoratori, le agenzie di viaggio, per operazioni compiute nell’ambito del turismo verso persone fisiche di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea e per importi superiori ai mille euro. Sono invece esclusi dall’obbligo in questione: i soggetti titolari di partita Iva che però si avvalgono del regime di favore per l’imprenditorialità giovanile, anzidetto regime dei contribuenti minimi; lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali. Alcune particolarità: gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing e noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto, possono utilizzare il modello relativo allo spesometro invece dell’apposito modulo per loro previsto; la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino sono effettuate utilizzando il modello dello spesometro. Modalità di predisposizione della comunicazione. La comunicazione può essere presentata in due alternative maniere: 1. in forma aggregata: per ogni controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive, i dati vengono comunicati per totali. Ad esempio: per il fornitore XX si dovranno indicare il totale delle operazioni, il totale dell’imponibile, il totale dell’imposta, il totale delle operazioni non imponibili o esenti. Importante: per i documenti emessi si dovrà fare riferimento alla data di emissione, per i documenti ricevuti alla data di ricezione. 2. In forma analitica: per ogni controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive, si dovranno elencare tutte le singole operazioni rese e ricevute, indicando i dati fiscali della controparte, gli imponibili, l’imposta, le variazioni. Importante: per i documenti emessi si dovrà fare riferimento alla data di emissione, per i documenti ricevuti alla data di registrazione. Trasmissione della comunicazione. Per le operazioni relative all‘anno 2012, i soggetti che eseguono le liquidazioni Iva mensili dovranno comunicare i dati entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti entro il 21 novembre 2013. Per le operazioni relative all‘anno 2013, i soggetti che eseguono le liquidazioni Iva mensili dovranno comunicare i dati entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti entro il 20 aprile dell’anno

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