Il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto marcia indietro sulla questione dell'obbligo di pagare con assegno e bonifico il canone degli affitti abitativi, ed ha affermato che il contante può essere usato senza rischiare sanzioni fino a 999,99 euro.
Il divieto introdotto con la legge di stabilità 2014 di pagare in contante i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo, a prescindere dall'importo, è stato ridimensionato
dal MEF con la Nota n. 10492/DT del 5.2.2014. Il divieto all'uso del
contante opera solo per importi pari o superiori a 1.000 €, come
stabilito dalle regole antiriciclaggio.
Con la Circolare del Giorno n. 41 del 26.2.2014, il Mef ha fatto marcia indietro sulla questione dell'obbligo di
pagare con assegno e bonifico il canone degli affitti abitativi, ed ha
affermato che il contante può essere usato senza rischiare sanzioni fino a 999,99 euro.
In questo modo, il divieto introdotto con la legge di stabilità 2014, più restrittivo rispetto al generale divieto dell'uso del contante, è stato già ridimensionato.
Anche se la Legge di stabilità, per i canoni di locazione di immobili abitativi, richiede strumenti tracciabili a prescindere dall'importo del pagamento, non è possibile applicare sanzioni per chi non si adegua perché a questo fine fa testo solo il d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, che vieta le operazioni in contanti solo per importi pari o superiori i 1.000 euro.
Inoltre il Mef precisa che le finalità di tracciabilità, e di verifica del diritto di proprietari e inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, sono comunque soddisfatte con il semplice rilascio di una ricevuta.
Anche se la Legge di stabilità, per i canoni di locazione di immobili abitativi, richiede strumenti tracciabili a prescindere dall'importo del pagamento, non è possibile applicare sanzioni per chi non si adegua perché a questo fine fa testo solo il d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, che vieta le operazioni in contanti solo per importi pari o superiori i 1.000 euro.
Inoltre il Mef precisa che le finalità di tracciabilità, e di verifica del diritto di proprietari e inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, sono comunque soddisfatte con il semplice rilascio di una ricevuta.
Si può pertanto desumere che, in presenza di un canone di locazione ad uso abitativo pagato in contanti per un importo fino ad € 999,99,
il locatore rilasciando una specifica ricevuta “soddisfa” sia l’obbligo
di tracciabilità dei pagamenti sia la verifica sul diritto di
proprietari e inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, e non è soggetto ad alcuna sanzione.
Invece, per importi pari o superiori a € 1.000 il locatore deve
utilizzare obbligatoriamente gli strumenti di pagamento tracciabili (ad
esempio, bonifico bancario, assegno).
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