Piuttosto
spesso la Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi dei figli bamboccioni.
A quanto pare però ci sono anche quelli che pur avendo deciso di convolare
a nozze non riescono proprio fare a meno della propria mamma.
E in un caso affrontato dai giudici di piazza Cavour questo legame
simbiotico con la madre ha comportato
la nullità del matrimonio.
La Corte d'appello si era occupata di una richiesta di delibazione di una sentenza
ecclesiastica che aveva considerato rilevante l'accertamento di una
patologia a carico di uno dei coniugi (il legame morboso con la madre) ed aveva
dichiarato la nullità del matrimonio
concordatario.
Secondo i giudici ecclesiastici il marito aveva sviluppato una dipendenza dalla figura materna tale
da impedirgli di adempiere a seppur minime manifestazioni di affetto verso la
moglie – necessarie a preservare l'equilibrio psicofisico della coppia.
Ciò integrerebbe un vera e propria patologia
(di cui il soggetto stesso, sino alle prime manifestazioni, ignorava
l'esistenza). Legittima dunque la richiesta di dichiarare la nullità del
matrimonio.
Nella parte motiva della sentenza (il cui testo integrale può essere
scaricato qui sotto), la Corte di Cassazione in ogni caso precisa che il
giudice italiano (nella specie, la Corte d'appello territorialmente competente)
nel decidere sulla delibazione non può
sindacare nel merito le valutazioni operate dal tribunale ecclesiastico.
Altra particolarità del caso è che la nullità del
matrimonio non era stata chiesta dalla ex consorte ma dallo stesso marito "mammone".
In merito la Corte di Cassazione chiarisce che non c'è nell'ordinamento
nazionale "un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio
che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui
consenso sia viziato" e quindi sia
lui che lei possono chiedere che sia dichiarata la nullità.
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