Le agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro e ipotecaria valgono anche nel caso in cui il terreno sia stato acquisito per usucapione
Con la
Risoluzione n. 77/E dell'8 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate si è
espressa in merito all’applicazione dei benefici fiscali previsti
dall’art. 1 della Legge n. 604/1954 in materia di imposte di bollo, di
registro e ipotecaria per la formazione e l’arrotondamento della piccola
proprietà contadina. In particolare, le Entrate hanno precisato che
tali benefici sono applicabili anche agli atti dell’autorità giudiziaria
che dichiarano l’acquisto di terreni agricoli per intervenuta
usucapione ordinaria. In tale ipotesi, l’acquisto della proprietà
avviene a titolo originario, ex tunc, in virtù del possesso continuato
per venti anni dell’immobile.
Fonte: Fisco Oggi
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